Bonus ristrutturazioni, quanti e quali?
Ciao Amiche come va?
Come vi ho promesso e mi scuso per il ritardo, oggi mi sono letteralmente legata alla sedia dell’ufficio e ho cercato di prepararvi gli appunti per quanto riguarda il tema BONUS RISTRUTTURAZIONI. Ovviamente questa è una guida assolutamente preliminare per darvi un’infarinatura, e per capire a chi rivolgervi per analizzare i vostri casi specifici.
Avevo organizzato due dirette che vi inserisco nell’articolo così potete guardarle e riascoltarle, una con Giorgia Salardi, ormai commercialista del cuore che con il suo #fiscocicapisco sta rendendo comprensibili cose a mio parere difficilissime, e l’altra con l’Architetto Pierpaolo Angeleri torinese come me ma milanese d’adozione.
Entrambi ci hanno dato le informazioni base per renderci più comprensibili queste procedure che però ci interessano tantissimo.
Vi lascio ai miei appunti, spero di esservi utile e scusate se ho tardato ma gli impegni lavorativi sono tantissimi e ogni tanto non riesco a stare nei tempi che vorrei!
Vi abbraccio
Elisabetta
seguite su instagram @giorgia_salardi e PierPaolo Angeleri
- Bonus ristrutturazione (sempre esistito)
- Super bonus del 110% (novità)
- Bonus mobili
- Bonus verde
- Bonus facciate
1.BONUS RISTRUTTURAZIONE
Nel Bonus ristrutturazione, ti restituiscono il 50% di quello che spendi per rifare casa spalmati in 10 anni e per una spesa massima di € 96.000,00
Non è limitata alla prima casa e nemmeno alla residenza, puoi ristrutturare tutte le case che vuoi per un massimo di 96.000,00 euro di spesa a casa.
La finalità del bonus ristrutturazione è permetterti ed incentivarti a migliorare e abbellire la tua casa, con ristrutturazione si intende non solo un intervento radicale, ma anche solo rifare il bagno, la cucina, buttare giù dei muri.
Ovviamente ci sono delle procedure formali per dichiarare ufficialmente che state facendo dei lavori, devono essere fiscalmente tracciati e soprattutto il pagamento degli stessi deve avvenire attraverso un bonifico bancario “parlante” per ristrutturazione, non si deve pagare con bonifico normale o assegni.
Come funziona materialmente la “restituzione” del 50%?
Intanto è una detrazione IRPEF e quindi devi avere un Irpef che ti permetta di recuperarla. Se sei un libero professionista, artigiano,imprenditore, partita Iva, l’importo ti viene detratto dalle tasse che devi pagare.
Se sei un dipendente e quindi il tuo datore di lavoro ha pagato per te il tuo Irpef, a te ritorna in busta paga e lui lo recupera con altra procedura.
Non vale per i nullatenenti o regimi agevolati perché di fatto non hanno un irpef. I regimi agevolati pagano un’imposta sostitutiva ma non IRPEF.
Esempio: Spendi 50.000,00 euro di lavori, 25.000,00 li recuperi in 10 anni, quindi 2500,00 euro all’anno. Se il tuo Irpef dovuto è inferiore ed è di 2000,00 euro, l’eccedenza dei 500 euro viene persa.
IMPORTANTE: Se nel frattempo cambi o vendi casa, puoi decidere di continuare per gli anni residui la detrazione, ma ti devi ricordare -in caso di vendita- di dirlo al notaio, diversamente se non dici niente, cedi la detrazione con la casa ai nuovi acquirenti.
Con la novità introdotta dall’emergenza COVID, tu puoi cedere il credito, quindi grazie a questa procedura, anche i soggetti nulla tenenti, senza Irpef, Irpef basso, regimi forfettari, possono cedere il loro credito “vendendolo” alla banca, che certamente tratterrà un importo ma in ogni caso rispetto a prima che la detrazione per questi soggetti era zero, ora possono beneficiare pur non avendo un Irpef direttamente. La cessione del credito funziona solo a partire dal 2020 e non è retroattiva. (Quindi chi ha iniziato una ristrutturazione nel 2019 se non aveva i requisiti non li acquisisce oggi).
Il bonus ristrutturazione vale per le residenze abitative e non per uffici o capannoni.
Chi ne ha diritto?Chi usufruisce, ne ha il godimento, chi il possesso della casa oggetto della ristrutturazione. Vale per i proprietari, per gli affittuari (autorizzati dal proprietario), per il coniuge non proprietario ma che vuole sostenere la spesa, vale anche per il convivente (non coniuge) purchè ne abbia il godimento quindi residenza e certificato dello stato di famiglia.
Anche l’affittuario che sostiene la spesa e decide di cambiare casa, continua a mantenere le detrazioni per gli anni residui.
2. SUPERBONUS 110%
Sul superbonus, visto che la detrazione è alta, hanno messo un limite amassimo due case e la detrazione è in 5 anni, per i lavori a partire dal 31/07/2020 fino al 31/12/2021 ( ad oggi la legge è cosi, probabilmente allungheranno i tempi ma per ora non si sa). Gli importi sono variabili a seconda della grandezza del condominio e del tipo di intervento.
La funzione è un miglioramento, una riqualificazione dal punto di vista energetico. E’ importante capire qual è il vero obbiettivo di questo incentivo, perché comprendendo la funzione si capisce anche il perché di alcuni requisiti.
Gli interventi di dividono di due tipi, TRAINANTI e TRAINATI. L’immobile deve migliorare di almeno due classi la certificazione energetica e perché ciò sia realizzabile bisogna partire dai due interventi trainanti che sono isolamento termico (ovvero il cappotto), Sostituzione impianti di riscaldamento in condominio o casa singola, lavori antisisma per le aree geografiche definite a rischio.
A questi si abbinano gli altri interventi che vengono di conseguenza “trainati” e beneficiano del 110% di detrazione, e sono il cambio infissi o i pannelli solari. E’ importante capire questo abbinamento perché il cambio infissi e il cambio caldaia, se fatti da soli, possono beneficiare solo del 50% i primi e del 65% la seconda. Invece in abbinamento agli altri vengono trainati su una maggior importo di detrazione.
Cappotto termico e infissi vanno entrambi al 110%
Condominio fa il cappotto e tu gli infissi, vai al 110% perché vieni trainato dall’intervento trainante importante e anche perché il condominio sei in quota parte anche tu direttamente coinvolto in quanto proprietario di una porzione di quote comuni indivise fra condomini.
Il condominio non fa nessun intervento e tu cambi gli infissi, rientra nel 50%.
Il Rudere, che è considerato un edificio esistente da migliorare da un punto di vista energetico, rientra nel superbonus anche se si fa un ampliamento.
Il terreno edificabile dove io costruisco da zero, non ha nessun bonus perché non è un miglioramento di un qualcosa di esistente ma è una cosa nuova.
PER QUALI INTERVENTI SPETTA L’ECOBONUS 110%
- CAPPOTTO: consiste in interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; i limiti di spesa variano a seconda dell’edificio sul quale vengono realizzati:
- € 50.000,00 per unità immobiliare singole e autonome;
- € 40.000,00 moltiplicato per il numero delle unità per edifici da 2 a 8 unità immobiliari;
- € 30.000,00 per gli edifici con oltre 8 unità immobiliari.
ES: nel caso di edificio composto da 15 unità il calcolo è:
40.000,00 * 8 = 320.000,00 + 30.000,00 * 7 = 210.0000 = 530.000,00
- CALDAIA SU UNITA’ ABITATIVA SINGOLA: si tratta di interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici ovvero con impianti di microgenerazione – limite di spesa 30.000,00 per ogni unità immobiliare.
- CALDAIA CONDOMINIALE: si tratta degli stessi interventi descritti nel precedente punto ma eseguiti su parti comuni degli edifici condominiali; anche in questo caso i limiti di spesa variano a seconda della tipologia di condominio:
– € 20.000,00 ad unità immobiliare per condomini fino ad 8 unità immobiliari;
– € 15.000,00 ad unità immobiliare per condomini con più di 8 unità.
Condizione necessaria al fine di ottenere l’agevolazione al 110% è che l’intervento permetta di migliorare di almeno due classi energetiche l’edificio esistente, ovvero laddove questo non sia possibile, almeno di raggiungere una classe energetica più alta rispetto alla precedente (da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica – APE). Ai fini del superbonus 110% è quindi necessaria un’attestazione rilasciata da un tecnico abilitato (ante e post intervento) la quale dovrà attestare che sono stati rispettati i requisiti tecnici minimi e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa in via telematica all’ENEA.
Questi interventi vengono definiti TRAINANTI, in quanto in loro presenza è possibile usufruire del 110% anche per altre tipologie di interventi, che chiameremo TRAINATI, che viceversa, se effettuati singolarmente, avrebbero aliquote di detrazione inferiori. Gli interventi “trainati” sono:
- Installazione pannelli fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di energia con obbligo di cessione al GSE dell’energia in esubero.
- Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (limite massimo di spesa 3.000,00 in 5 anni);
- Tutti gli interventi già ricompresi nel “vecchio” ECOBONUS, quali ad esempio la sostituzione degli infissi;
- Rifacimento delle facciate, di norma agevolato al 90%, ma se collegato all’ECOBONUS 110% (ad esempio per il rifacimento del cappotto dell’edificio) può anch’esso godere del 110%.
Infine risultano agevolati al 110% in via autonoma anche i lavori antisismici, già precedentemente agevolati ma con aliquote inferiori, che consistono in interventi per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali; il limite di spesa è di € 96.000,00 per unità abitativa, ed in caso di realizzazione di questo intervento l’installazione successiva dei pannelli fotovoltaici sconta anch’essa il 110%.
ATTENZIONE: l’agevolazione e quindi l’aliquota più elevata spetta anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle c.d. case antisismiche (unità in zone rischio sismico 1/2/3) oggetto di interventi sismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzioni o ristrutturazione immobiliare con vendita entro 18 mesi dalla fine lavori.
N.B. se il credito corrispondente alla detrazione viene ceduto ad un’impresa di assicurazione e contestualmente viene sottoscritta una polizza che copre il rischio eventi calamitosi, la detrazione sul premio passa dal 19 al 90%.
3.BONUS MOBILI
Vale per tutti coloro che hanno fatto una ristrutturazione e hanno la pratica aperta, non vale per chi compra solo i mobili senza effettuare una ristrutturazione. Il bonus mobili era fino ad un massimo di 10.000,00 e per chi ha iniziato nel 2020 è fino a un massimo di 16.000 al 50%. Non importa il tipo di ristrutturazione e che importi spesi, può anche solo essere buttare giù un muro e acquistare arredi per un importo superiore al costo della ristrutturazione effettiva, si accede purchè sia abbinata ad una pratica di ristrutturazione e posso ristrutturare il bagno ma comprare arredi per la cucina.
Il pagamento può avvenire con bancomat o carte di credito o assegno direttamente nel negozio e non il bonifico per ristrutturazione.
4 BONUS VERDE
Prorogata fino al 31.12.2020 anche il cosiddetto BONUS VERDE, ovvero una detrazione IRPEF del 36% con un limite di spesa di € 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo da recuperare in dieci quote annuali sugli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte, realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Di fatto quindi su una spesa di 5.000,00 spetta un recupero di euro 1.800,00 da dividere in dieci rate costanti (da euro 180,00 l’una). La detrazione spetta anche sugli interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali; anche in questo caso il recupero spetta nel limite della quota di spettanza sulla base dei millesimi. Sono ricomprese le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi (ma non spetta per le manutenzioni ordinaria annuale di giardini preesistenti). Il pagamento deve avvenite mediante mezzi tracciati di pagamento
5.BONUS FACCIATE
Si tratta di una nuova agevolazione prevista per le spese sostenute nel 2020 rivolta ad “abbellire” il patrimonio immobiliare italiano, e quindi una significativa detrazione d’imposta pari al 90% delle spese sostenute per interventi di rifacimento facciate, senza limite di spesa, da recuperare in un arco temporale di dieci anni.
Deve trattarsi di interventi rivolti al recupero o al restauro della facciata esterna di edifici esistenti, e quindi lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio. Non spetta per le facciate interne non visibili dalla strada. A titolo esemplificativo rientrano nell’agevolazione la pulitura e tinteggiatura esterna su strutture opache della facciata, gli interventi sui balconi, ornamenti e fregi (compresa la pulitura e la tinteggiatura) ed i lavori sulle strutture opache della facciata complessiva dell’edificio (influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio).
Bene anche gli interventi sulle grondaie, pluviali, parapetti e cornicioni. Sono invece escluse dall’agevolazione le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi portoni e cancelli.
Oltre alle spese relative ai lavori sopra descritti, rientrano nell’agevolazione anche le spese sostenute per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, così come le spese prodromiche all’effettuazione dei lavori (a titolo esemplificativo l’installazione ed il montaggio di ponteggi ovvero la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
(NB questi bonus devono essere verificati se per caso leggerete questo post in momenti in cui la normativa cambierà. Ad oggi marzo 2021 sono validi fino a quando non si sa).
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